Remunerazione farmacie, i chiarimenti sul trattamento Iva

L’introduzione del sistema di remunerazione per l’assistenza farmaceutica convenzionata, disciplinato dalla Legge di Bilancio 2024 (n. 213/2023), ha sollevato interrogativi sul corretto trattamento fiscale delle quote fisse e variabili previste per le farmacie. L’Agenzia delle entrate, al fine di ottenere chiarimenti sull’applicazione dell’Iva a tali componenti, ha risposto a un interpello. Il modello, entrato in vigore dal 1° marzo 2024, prevede la ripartizione del corrispettivo in quote percentuali e fisse, legate al prezzo al pubblico dei farmaci erogati. La questione centrale riguarda la qualificazione fiscale delle voci, in particolare se debbano essere assoggettate all’aliquota Iva agevolata del 10% o se alcune possano essere escluse dal campo di applicazione dell’imposta.
Le quote variabili e fisse nel contesto Iva
L’analisi condotta dall’Agenzia delle entrate si è concentrata sul presupposto oggettivo dell’Iva, definito dall’articolo 2 del Dpr n. 633/1972. Secondo la normativa, le cessioni di beni a titolo oneroso rientrano nel campo di applicazione dell’imposta quando sussiste un rapporto giuridico tra le parti che preveda uno scambio di prestazioni. Nel caso specifico, le quote previste dalla Legge di Bilancio 2024 sono state interpretate come parte integrante del corrispettivo dovuto alle farmacie per l’erogazione dei farmaci al Servizio Sanitario nazionale. Le quote variabili e fisse, incluse quelle aggiuntive per le farmacie a basso fatturato, sono state considerate elementi costitutivi della base imponibile, soggetta all’aliquota Iva del 10%. L’interpretazione si basa sul principio secondo cui il corrispettivo complessivo ricevuto dalla farmacia è il valore effettivo della cessione, indipendentemente dalla sua suddivisione in componenti specifiche.
Le quote aggiuntive e il rafforzamento della rete farmaceutica
Un ulteriore aspetto analizzato riguarda le quote fisse aggiuntive previste dall’articolo 1, comma 227, della Legge di Bilancio 2024. Esse sono destinate a farmacie con fatturato ridotto o ubicate in aree rurali, con l’obiettivo di sostenere la capillarità della rete sul territorio. A differenza delle misure temporanee introdotte dal Decreto Sostegni, le quote sono state interpretate come parte strutturale del sistema di remunerazione. L’Agenzia ha confermato che anche tali componenti rientrano nel campo di applicazione dell’Iva, in quanto connesse all’attività di cessione dei farmaci al Ssn. Pertanto, sono assoggettate alla medesima aliquota agevolata del 10%, coerentemente con il trattamento riservato alle altre voci di remunerazione. La decisione tiene conto della natura stabile e ordinaria delle quote, integrate nel meccanismo di calcolo del corrispettivo complessivo.