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Spese sanitarie e veterinarie, le regole aggiornate per la precompilata

Con provvedimento del 3 luglio 2025, l’Agenzia delle entrate ha definito le regole tecniche per l’utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie ai fini della dichiarazione precompilata. Il documento, firmato dal direttore Vincenzo Carbone, ha specificato le modalità di accesso e trattamento delle informazioni, garantendo al contempo la tutela della privacy dei contribuenti. Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo delineato dall’articolo 5-ter del decreto-legge n. 146/2021, che disciplina le esclusioni dal controllo formale in caso di dichiarazioni precompilate modificate. In particolare, se il contribuente o il sostituto d’imposta apportano variazioni alla dichiarazione, l’Agenzia effettua verifiche solo sui documenti che hanno determinato le modifiche.

Modalità di trasmissione e consultazione dei dati

Dal 31 marzo di ogni anno, il Sistema Tessera sanitaria (Ts) mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati consolidati relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno precedente e ai rimborsi erogati. Le informazioni includono il codice fiscale del contribuente o del familiare a carico, i dettagli del soggetto erogatore, la data e l’importo della spesa, nonché la tracciabilità del pagamento. Le tipologie di spesa considerate comprendono ticket per farmaci e prestazioni del Servizio Sanitario nazionale, dispositivi medici con marcatura Ce, servizi erogati dalle farmacie e farmaci veterinari. Durante la compilazione della dichiarazione precompilata, il contribuente visualizza il totale delle spese agevolabili e dei rimborsi, suddivisi per categoria.

Diritto all’opposizione e controlli

Il provvedimento riconosce al contribuente il diritto di opporsi alla condivisione dei propri dati sanitari con l’Agenzia delle entrate. L’opposizione può essere esercitata non comunicando il codice fiscale al momento dell’emissione dello scontrino o richiedendo l’annotazione sul documento fiscale. In alternativa, è possibile inviare una richiesta all’Agenzia entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Le operazioni di trattamento dei dati sono tracciate e conservate per cinque anni, mentre i dipendenti dell’Agenzia possono accedere alle informazioni dettagliate solo in caso di controlli formali. Per le spese veterinarie, valgono le stesse regole applicate a quelle sanitarie, con dati consolidati disponibili a partire dal 31 marzo.