Aifa, abrogate le note 101 e 8

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha abrogato le note 101 e 8. L’azione regolatoria è stata preceduta da un parere positivo espresso dalla Commissione scientifica ed economica del farmaco, la quale ha operato in coordinamento con il Tavolo tecnico istituito per la revisione delle note Aifa. La nota 101, la cui entrata in vigore era stata più volte posticipata dopo la definizione originaria, concerneva le indicazioni per la trombosi venosa profonda, l’embolia polmonare e la prevenzione del tromboembolismo. La sua rimozione consente la piena prescrittibilità a carico del Ssn dei medicinali corrispondenti.
Aggiornamento guidato da evidenze scientifiche
La cancellazione della nota 8, che interessava i prodotti a base di levocarnitina, ha introdotto un meccanismo di controllo sulla spesa farmaceutica. L’Agenzia si è riservata la possibilità di attivare una procedura di rinegoziazione qualora i consumi di tali farmaci, successivamente all’abrogazione, dovessero registrare una dinamica differente rispetto al periodo di vigenza della nota. Il provvedimento ribadisce che le regioni e le aziende sanitarie conservano la competenza di vigilare sull’appropriatezza prescrittiva da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. È stato rimosso l’obbligo del piano terapeutico per tali medicinali, uniformando le procedure di prescrizione a quanto stabilito per la distribuzione diretta.
Ripercussioni gestionali per le farmacie sul territorio
I medicinali precedentemente assoggettati alle note 101 e 8, già inseriti in fascia A, hanno acquisito la piena rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale. Per i principi attivi ricadenti sotto l’ex nota 101, la prescrizione avviene senza alcuna limitazione. Per quanto concerne i farmaci della soppressa nota 8, l’erogazione a carico del Ssn risulta consentita esclusivamente per le indicazioni terapeutiche legate alla carenza primaria di carnitina e alla carenza secondaria conseguente a trattamento dialitico.



