Transizione 5.0: le regole per la compensazione del credito non fruito

L’Agenzia delle entrate ha dato indicazioni operative per la gestione del credito d’imposta concesso alle imprese dal decreto legge n. 19 del 2024, nell’ambito del Piano Transizione 5.0, qualora non venga effettivamente utilizzato entro il 31 dicembre 2025. Il provvedimento ha chiarito che la somma residua verrà automaticamente ripartita in cinque quote annuali di pari importo, riferite agli anni dal 2026 al 2030. La norma stabilisce che il credito può essere fruito esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, previa trasmissione da parte del Gestore dei Servizi Energetici all’Agenzia dell’elenco delle imprese ammesse.
Il meccanismo di ripartizione e consultazione nel cassetto fiscale
Per utilizzare ciascuna quota, l’impresa è tenuta a compilare il modello F24 sui servizi telematici dell’Agenzia, inserendo il codice tributo 7072, istituito con la risoluzione n. 63 del 2024. Nel modello deve essere indicato l’anno di riferimento della quota utilizzabile, in formato Aaaa, per la corretta imputazione. In caso di errori formali o di importi eccedenti, il modello viene scartato e la relativa comunicazione è resa disponibile tramite ricevuta consultabile online.
Effetti sul plafond originario e la conclusione del periodo iniziale
Una volta effettuata la suddivisione in cinque quote annuali, il plafond complessivo relativo agli anni 2024 e 2025 viene ridotto dell’importo che è stato ripartito per gli esercizi successivi. Di conseguenza, il credito d’imposta residuo alla data del 31 dicembre 2025 risulta pari a zero, poiché l’intero ammontare non utilizzato entro quella scadenza viene integralmente redistribuito sulle annualità dal 2026 al 2030.



