Rimborsi sanitari: chiarimento dell’Agenzia delle Entrate per gli enti bilaterali

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 178 del 2026, ha chiarito che gli enti bilaterali non sono obbligati a trasmettere i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate ai propri iscritti ai sensi dell’articolo 78, comma 25‑bis, della legge n. 413 del 1991. Il parere è stato emesso in seguito a un’istanza presentata da un ente bilaterale costituito nell’ambito della contrattazione collettiva, che chiedeva se fosse tenuto a comunicare all’Amministrazione finanziaria i rimborsi erogati per visite specialistiche, esami del sangue e alta diagnostica. L’ente operava sulla base di un contratto provinciale di lavoro e di uno statuto che prevede una pluralità di scopi, tra cui il rimborso delle spese sanitarie.
Quando sussiste obbligo comunicazione
Secondo l’Agenzia, l’obbligo di comunicazione sussiste solo quando i contributi versati per ottenere il rimborso hanno determinato un beneficio fiscale in capo al lavoratore, sotto forma di deduzione dal reddito o detrazione d’imposta. Nel caso esaminato, i contributi versati dal datore di lavoro concorrono a formare il reddito imponibile del lavoratore, mentre quelli versati dal lavoratore non sono deducibili fiscalmente. Di conseguenza, non essendovi alcun vantaggio fiscale, le spese rimborsate si considerano rimaste a carico del contribuente e l’ente non è tenuto alla comunicazione.



