Farmaci personalizzati in farmacia: il decreto in Gazzetta Ufficiale

Il ministero della Salute ha pubblicato il Decreto 11 settembre 2026, firmato dal sottosegretario di Stato Marcello Gemmato, con cui sono state approvate le Linee di indirizzo nazionali sul servizio di accesso personalizzato ai farmaci erogato dalle farmacie aperte al pubblico. Il provvedimento, in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 239 del 14 ottobre 2026, è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Le linee guida hanno definito il quadro di riferimento nazionale per rendere uniformi sul territorio le modalità di allestimento personalizzato delle dosi, attività nota anche come “deblistering”, svolta dal farmacista su farmaci già dispensati al paziente, per sostenere l’aderenza terapeutica, in particolare nei pazienti cronici e fragili.
Responsabilità del farmacista e fasi operative del servizio
Il servizio è una vera e propria attività assistenziale svolta sotto la responsabilità del farmacista, nel rapporto diretto con il paziente e con il medico prescrittore, senza possibilità di frazionamento tra farmacie o operatori diversi. Il farmacista direttore risponde dell’organizzazione complessiva, mentre il farmacista esecutore cura la realizzazione tecnico-professionale dell’allestimento, in coerenza con lo schema terapeutico indicato dal medico curante e con la scheda di allestimento e tracciabilità.
Le diverse fasi del percorso e forme farmaceutiche incluse
Il percorso prevede, tra le altre fasi, la dispensazione dei farmaci, l’affidamento degli stessi alla farmacia tramite lettera di incarico sottoscritta dal paziente, l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati, la verifica dello schema terapeutico e la valutazione di fattibilità tecnico-professionale basata sul Riassunto delle caratteristiche del prodotto. Sono trattabili le sole formulazioni solide per uso orale, con esclusione di forme farmaceutiche instabili, effervescenti, igroscopiche o sensibili a luce e calore, nonché dei farmaci antineoplastici. La suddivisione delle compresse è ammessa solo se prevista nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto. Per i medicinali stupefacenti delle sezioni B, C, D ed E della tabella di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 309 del 1990 restano pienamente vigenti gli obblighi di registrazione nel registro di entrata e uscita e di tracciabilità, senza alcuna deroga.



