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Aliquota Iva al 10% per integratori alimentari liquidi: il parere dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate ha risposto a un interpello di una società che commercializza integratori alimentari e bevande addizionate di minerali in concentrato liquido. L’azienda ha chiesto conferma sulla possibilità di applicare l’aliquota Iva ridotta al 10% a una serie di prodotti, tra cui preparazioni a base di magnesio, zinco, iodio, potassio, selenio e calcio, nonché acque minerali arricchite con gli stessi elementi. L’Agenzia delle entrate ha ribadito che gli integratori alimentari non beneficiano automaticamente dell’Iva agevolata, poiché non sono espressamente citati nella Tabella A del Decreto Iva. Tuttavia, l’applicazione dell’aliquota ridotta può essere valutata caso per caso, in base alla classificazione doganale del prodotto.

La possibile classificazione degli integratori

Secondo i precedenti documenti di prassi, tra cui le risoluzioni nn. 290E2008 e 383E2008, gli integratori possono essere soggetti all’aliquota del 10% se classificabili sotto la voce doganale 2106 90 92, relativa a “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”. L’Agenzia delle Dogane ha sottolineato che i prodotti in questione, essendo da diluire prima del consumo, non rientrano nel Capitolo 22 (riservato alle bevande pronte) ma nella voce 2106.

Note complementari ed esplicative della nomenclatura combinata

La classificazione è supportata dalle Note complementari ed esplicative della nomenclatura combinata, che includono tra le preparazioni alimentari anche “complementi a base di minerali, vitamine o aminoacidi”, purché privi di effetti terapeutici specifici. Pertanto, la Direzione Centrale ha stabilito che alle cessioni dei prodotti di Alfa si applichi l’aliquota Iva del 10%, in conformità al numero 80) della Tabella A, Parte III, del D.P.R. 633/1972. La decisione, firmata digitalmente dal Capo Settore, conferma l’orientamento già espresso in precedenti interpelli.