Decreto anti-doping, in Gu la norma aggiornata per titolari Aic e galenici

Il ministero della Salute ha emanato un decreto che aggiorna la disciplina in materia di contrasto al doping nello sport. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2025, sostituisce il precedente decreto del 19 maggio 2005 e recepisce le ultime indicazioni dell’Agenzia mondiale anti-doping (Wada). Tra le principali novità, le modifiche all’etichettatura dei medicinali, con obbligo di inserimento di pittogrammi specifici e avvertenze chiare sui fogli illustrativi. Sono state ridefinite le classi di sostanze il cui uso costituisce doping, con particolare attenzione a beta-2 agonisti, diuretici e corticosteroidi.
Modifiche all’etichettatura e obblighi per i titolari di Aic
La norma aggiornata comprende l’obbligo per i titolari di Autorizzazione all’immissione in commercio (Aic) di trasmettere annualmente al ministero della Salute i dati sulle quantità prodotte, importate e vendute. In aggiunta a ciò, le confezioni immesse sul mercato dovranno riportare un pittogramma conforme alle specifiche tecniche previste, mentre i fogli illustrativi dovranno includere la dicitura: «Per chi svolge attività sportiva: l’uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test anti-doping». Per i medicinali a uso topico – dermatologici o oftalmici – sono previste eccezioni riguardo all’obbligo del pittogramma, ma resta l’indicazione di avvertenze specifiche. I farmaci contenenti glucocorticoidi, se assunti secondo le indicazioni terapeutiche autorizzate, non sono considerati doping, ma devono comunque riportare avvisi chiari sulle modalità di utilizzo.
Disposizioni per le preparazioni magistrali e officinali
Il decreto ha disciplinato anche i medicinali preparati in farmacia, come le formule magistrali e officinali, imponendo l’inserimento di avvertenze anti-doping sull’etichettatura. In particolare, i preparati contenenti diuretici o stimolanti devono riportare la frase: «Attenzione per chi svolge attività sportive: il prodotto contiene sostanze vietate per doping». Le norme entrano in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con un periodo di transizione di 90 giorni per l’adeguamento delle confezioni già prodotte.