Disciplina Ecm, le regole per cancellazione e reiscrizione all’Albo

L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), attraverso la Commissione nazionale per la formazione continua (Cnfc), ha emanato la Delibera n. 5/2025 con la disciplina specifica per gli obblighi di Educazione continua in medicina nel caso in cui un professionista sanitario – anche farmacisti – si cancelli o si reiscriva al proprio Ordine professionale. La delibera è il risultato di un iter che ha preso le mosse da una proposta avanzata dal Gruppo di lavoro per la Riforma e la valorizzazione del sistema Ecm. La proposta è stata esaminata dal Comitato di presidenza della Commissione, che ne ha disposto l’invio per il parere del Comitato tecnico delle Regioni. Dopo aver ricevuto il parere favorevole, la Commissione nazionale, nelle sedute del 20 novembre 2025, ha proceduto all’approvazione definitiva del testo.
Disciplina applicata in base alla data della delibera dell’Ordine
Il contenuto della delibera stabilisce criteri temporali per determinare la sussistenza o meno dell’obbligo formativo annuale. In caso di cancellazione dall’Albo professionale, l’obbligo formativo per l’anno in corso non permane ove la cancellazione stessa sia deliberata dall’Ordine entro il 30 giugno. Se la cancellazione avviene dopo tale data, l’obbligo sussiste per l’intero anno di riferimento. Per quanto riguarda la reiscrizione, il principio è opposto: l’obbligo formativo per l’anno corrente sussiste solo se la reiscrizione è ratificata dall’Ordine entro il 30 giugno. Se la reiscrizione avviene successivamente a quella data, non si applica l’obbligo per quell’anno. La delibera prevede che, nell’ipotesi in cui un professionista si cancelli e si reiscriva nel corso del medesimo anno, l’obbligo formativo per quell’anno persiste in ogni caso.
Dossier formativo del professionista conserva il suo storico
Un ulteriore punto chiarito dalla Commissione nazionale riguarda la continuità del percorso formativo individuale. La delibera stabilisce esplicitamente che i crediti formativi già maturati dal professionista – così come eventuali debiti formativi residui – non vengano azzerati in seguito a operazioni di cancellazione o reiscrizione all’Albo. La disposizione garantisce la preservazione dello storico formativo del sanitario, indipendentemente dalle variazioni dello stato di iscrizione all’Ordine.



