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Tamponi a prezzo calmierato in farmacia, in GU il decreto di aggiornamento

I test antigenici rapidi eseguiti in farmacia per la rilevazione di antigene Sars-Cov-2 continueranno a mantenere i prezzi calmierati, definiti con il relativo protocollo d’intesa, fino alla fine del 2021. A stabilirlo è il decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”. Il testo del decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 226, riporta le nuove disposizioni sugli obblighi di certificazione verde in ambito professionale e con l’articolo 4 “Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi” estende fino al 31 dicembre 2021 l’obbligo di mantenere i prezzi calmierati per l’esecuzione di tamponi rapidi per Covid-19 nelle farmacie aderenti al protocollo d’intesa. «Le farmacie di cui all’articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, – si legge nel decreto – sono tenute ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene Sars-Cov-2, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d’intesa di cui al comma 1».

Gli accordi previsti dal protocollo d’intesa

I prezzi calmierati per i tamponi rapidi sono stati stabiliti il 5 agosto 2021 con un protocollo d’intesa predisposto dal Commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo con il ministro della Salute Roberto Speranza e i presidenti di Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite. Le disposizioni contenute nel documento avevano inizialmente una validità prevista fino al 30 settembre 2021 e vengono ora estese ai successivi tre mesi. In merito al prezzo da applicare per il servizio di test rapido per Covid-19, il protocollo d’intesa specifica che le farmacie aderenti sono tenute erogare il servizio al costo di 8 Euro per i cittadini tra i 12 e i 18 anni, e di 15 Euro per i cittadini dai 18 anni in su.

Sanzioni per inadempienza

Il Decreto n. 127 del 21 settembre 2021 stabilisce anche le sanzioni previste in caso di farmacie inadempienti all’obbligo di rispettare il prezzo calmierato. Per chi non rispetta la norma sono previste sia sanzioni economiche sia la chiusura temporanea dell’attività. «In caso di inosservanza della disposizione – precisa il testo del decreto – si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 a 10.000 Euro e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell’attività per una durata non superiore a cinque giorni».