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Invio dati fiscali al Sistema Ts, quali adempimenti e sanzioni?

Quali sono le scadenze relative all’invio dei dati fiscali al sistema tessera sanitaria per il 2022? In che modo è necessario operare in caso di clienti stranieri, non residenti e senza codice fiscale? Quali sono le sanzioni previste sanzioni nel caso di errata comunicazione? A rispondere è Francesco Sonnino Silvani, commercialista dello Studio Bacigalupo-Lucidi. In proposito, l’esperto ricorda che a seguito della pubblicazione del Decreto Mef del 2 febbraio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2022, si conferma l’invio con cadenza semestrale al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente». In particolare «l’art. 3 comma 3 del D.lgs 21 novembre 2014 n. 175 prevede che: “Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, inviano al Sistema tessera sanitaria, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell’articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni erogate dal 2015 ad esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate”».

Le date di trasmissione

Alla luce di quanto evidenziato, Sonnino Silvani ricorda che «i farmacisti hanno l’obbligo – come del resto loro ben sanno – di inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie – in questo caso, parliamo ovviamente e soprattutto di dispensazione di farmaci – erogate nei confronti delle persone fisiche, ai fini della messa a disposizione dei dati stessi dell’Agenzia delle Entrate che notoriamente li utilizza per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata». Nel dettaglio «dovranno essere trasmessi entro il 30 settembre 2022 i dati relativi al primo semestre 2022; in seguito, cioè entro il 31 gennaio 2023, i dati relativi al secondo semestre 2022». Ciò nonostante, l’esperto sottolinea che «come sancisce il decreto Mef citato all’inizio, però, a decorrere dal prossimo anno – salve proroghe, evidentemente – il termine per l’invio dei dati relativi al singolo mese diventa l’ultimo giorno del mese successivo a quello del pagamento/riscossione del prezzo del farmaco. È dunque opportuno tenere sempre presente che è la data del pagamento a essere decisiva ai fini dell’invio al StS, rispetto ovviamente alla data del documento fiscale rilasciato al cliente».

Il regime sanzionatorio

A titolo di esempio «una spesa sanitaria registrata nel mese di giugno il cui pagamento venga però riscontrato nel mese di luglio – mediante, poniamo, un bonifico – avrà bensì come termine per l’adempimento sempre la scadenza successiva, la quale tuttavia – se siamo nel 2022 – è il 31 gennaio 2023 perché ancora in “regime semestrale”, mentre – se siamo nel 2023 – è il 31/08/2023, perché ormai in “regime mensile”». Inoltre «l’Agenzia delle Entrate ha apportato, con risoluzione n. 22/E del 23 maggio 2022, delucidazioni in caso di omessa, errata o tardiva comunicazione al StS». Nello specifico «è prevista una sanzione di euro 100 per ogni singola comunicazione omessa, errata o tardiva: sono sanzioni tra loro cumulabili ma fino ad un massimo di euro 50mila».

La possibilità di integrazione

Il regime sanzionatorio «non trova applicazione se la comunicazione al StS viene integrata correttamente entro 5 giorni dalla data di scadenza, ovvero se, in caso di segnalazione da parte di AdE, la comunicazione sia effettuata entro 5 giorni dalla data della segnalazione. Beninteso, quando sia scaduto il termine per sottrarsi alla sanzione, resta comunque utilizzabile – anche – qui il rimedio del ravvedimento operoso ex art 13 del D.lgs. n. 472/1997, utilizzando il codice tributo “8912”, quello cioè che permette riduzioni a un terzo della sanzione edittale, fino ad un massimo di 20.000 euro, a condizione però che la comunicazione sia inoltrata entro 60 giorni dall’originaria scadenza».

Altri casi di studio

Infine, un cenno ai cittadini stranieri, sprovvisti di codice fiscale e non residenti, secondo Sonnino Silvani «è possibile – come abbiamo rilevato anche recentemente – omettere la comunicazione delle spese sanitarie, dato che, trattandosi di un adempimento finalizzato alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, queste non costituiscono spese detraibili da parte di soggetti sottoposti alla fiscalità di un altro Paese. Ricordiamo da ultimo che, come indica l’art 15 del Tuir, la modalità di pagamento tracciato è – una volta di più – requisito essenziale per la detrazione Irpef degli oneri indicati, e dunque anche delle spese sanitarie sostenute».