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Nso farmacie, si parte dal 1 gennaio

Come preannunciato nel corso dell’anno appena concluso, dal 1 gennaio 2022 gli enti del Ssn e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non potranno dar corso alla liquidazione e successivo pagamento delle fatture relative ai servizi se queste non sono conformi al sistema dell’ordine elettronico, sulla base di quanto stabilito dal D.M. del 7 dicembre 2018 integrato dal D.M. del 27 dicembre 2019. Il Nodo di smistamento (Nso) degli ordini gestisce la trasmissione in via telematica dei documenti informatici attestanti l’ordinazione e l’esecuzione degli acquisti dei beni e servizi tra gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti, e i loro fornitori di beni e servizi». Nel documento si legge che «la trasmissione dei documenti attestanti l’ordinazione e l’esecuzione degli acquisti di beni e servizi, i medesimi soggetti possono avvalersi di intermediari». Anche le farmacie sono tenute al rispetto della normativa per la parte relativa agli ordini dei farmaci, in convenzione e Dpc, come tutti i presidi erogati. Tra questi diabetici, nefropatici, stomizzati.

I requisiti per le fatture elettroniche al Ssn dal 1 gennaio

A partire dal 1 gennaio, dunque per l’emissione delle fatture elettroniche sarà necessario indicare i riferimenti a numero di ordine presso l’ente del Ssn, id emittente – relativo alla farmacia – e data ordine. I dati possono essere scambiati via Pec con il soggetto emittente, sebbene questa procedura potrebbe risultare macchinosa e insostenibile per l’operatività fluida della farmacia. A ciò si aggiunge l’utilizzo obbligatorio esclusivo dei codici 0210 – codice fiscale – e 0211 – partita Iva – in sostituzione dei precedenti codici temporanei italiani rispettivamente 9907 e 9906, richiedendo quindi a farmacie e Asl di “scambiarsi” i nuovi identificativi. È utile ricordare che nel novembre 2021 la Peppol Authority Italia chiarì ai provider che al fine di evitare il blocco della trasmissione degli ordini Nso dovuto a eventuali anagrafiche dei punti ordinanti non ancora aggiornate, la coesistenza di entrambi i codici sarà tollerata fino al 31 gennaio 2022. Passata tale data dovrà essere fornito il nuovo codice Peppol conforme alle specifiche aggiornate.