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Obbligo vaccinale Covid, ulteriori chiarimenti dal Ministero

Il Ministero della Salute ha ritenuto opportuno aggiungere nuove indicazioni in merito alla sospensione dei professionisti sanitari inadempienti all’obbligo di sottoporsi a vaccino anti Covid-19. La Federazione ordini farmacisti italiani (Fofi) ha riportato in sintesi i contenuti della nota ministeriale del 22 settembre 2021, che ribadisce anzitutto l’incompatibilità tra professione sanitaria e inadempienza vaccinale. «Stante il principio ribadito dal legislatore, secondo cui la vaccinazione è requisito essenziale per lo svolgimento della professione – si legge nella nota del Ministero -, emerge evidente che all’atto di accertamento da parte della Asl dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, cui consegue l’annotazione nell’Albo, non può che discendere per il sanitario medesimo la sospensione ex lege dall’esercizio dell’attività professionale sanitaria tout court». Resta consentita l’assegnazione del professionista a mansioni non sanitarie, che non implichino contatti interpersonali o comportino il rischio di diffusione dei contagi. «A seguito della trasmissione da parte dell’Asl dell’atto di accertamento dell’obbligo vaccinale – precisa la Fofi – la Federazione suggerisce all’Ordine di trasmettere all’iscritto, con una nota a firma del presidente, la comunicazione della sospensione ai sensi dell’articolo 4, comma 6, D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021».

Senza vaccino preclusa anche l’iscrizione all’Albo

La nota del Ministero pone l’accento su una questione finora ancora non sollevata, ovvero la situazione vaccinale dei professionisti in procinto di iscriversi all’Ordine. Il documento ha chiarito in modo perentorio che l’iscrizione all’Albo di qualsiasi sanitario è consentita solo a soggetti in regola con l’obbligo vaccinale. «La vaccinazione dei professionisti sanitari – sottolinea il Ministero – è condizione legittimante per l’esercizio dell’attività professionale stessa e, in base alla lettura testuale della norma, deve sussistere inizialmente, ai fini dell’iscrizione all’Albo, e deve permanere nel tempo in ogni fase dell’attività, pena la sospensione dall’esercizio della professione». La Fofi ha quindi sottolineato che l’attestazione vaccinale deve essere richiesta contestualmente all’iscrizione all’Ordine. «Sulla base dell’interpretazione fornita dal Ministero – dichiara la Federazione – all’atto dell’iscrizione il soggetto richiedente dovrà attestare all’Ordine l’assolvimento dell’obbligo vaccinale».

In attesa di chiarimento l’annotazione della sospensione nell’Albo

Nel ribadire gli obblighi di comunicazione della sospensione all’interessato da parte degli Ordini professionali, il Ministero ha aggiunto anche l’obbligo di «annotazione della sospensione nell’Albo nel rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza dei dati personali». In merito a tale disposizione, la Fofi ha inoltrato richiesta di chiarimento al Ministero per comprendere quali siano esattamente i dati che devono essere annotati e come farlo nel rispetto della riservatezza dei dati personali. La Federazione ha assicurato che sarà sua cura riferire i contenuti dei chiarimenti e fornire appena possibile nuove indicazioni operative.