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Tax credit, novità per investimenti in ricerca-sviluppo e Industria 4.0

A seguito delle modifiche in materia di credito d’imposta, introdotte dalla legge di Bilancio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti. Tra gli ambiti interessati dalle nuove disposizioni, troviamo gli investimenti in beni strumentali nuovi, limitatamente ai beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello Industria 4.0. Novità riguardano inoltre gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

Investimenti Industria 4.0: beni materiali

In merito ai beni strumentali materiali volti a favorire la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, la legge di Bilancio 2022 prevede un’agevolazione fiscale «per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1°gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 se entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Più precisamente, alle imprese che effettuano investimenti nei predetti beni materiali 4.0, nell’arco temporale e alle condizioni previsti dalla norma, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro».

Investimenti Industria 4.0: beni immateriali

In merito ai beni immateriali, la disposizione conferma le percentuali agevolative nonché il limite massimo dei costi ammissibili precedentemente disposti, ma proroga la validità «estendendola agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022) ovvero entro il 30 giugno 2024 (in luogo del 30 giugno 2023), a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, specificando, altresì, che il limite massimo ivi previsto è annuale».

Investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione

Rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo eleggibili all’agevolazione, «le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico»; nelle attività di innovazione tecnologica, «le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, secondo i principi generali e i criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell’Ocse». Quanto alle percentuali del credito, per le attività di ricerca e sviluppo, è riconosciuto in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 4 milioni; per le attività di innovazione tecnologica, in misura pari al 10 per cento, nel limite massimo di 2 milioni di euro; per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 15 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro».