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Bonus pubblicità, prenotazioni aperte dal 1° al 31 ottobre 2021

È il momento di avviare le pratiche per la prenotazione del bonus pubblicità 2021. Il primo step è l’invio dell’apposito modello predisposto per la richiesta, che va inoltrato al dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, dal 1° al 31 ottobre 2021. È quanto stabilito dall’articolo 67, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, (c.d. decreto “sostegni bis”), in corso di conversione, con cui il regime derogatorio introdotto nel 2020 è stato prorogato per il 2021 e 2022. Saranno comunque ritenute valide anche le prenotazioni inoltrate, come precedentemente previsto, a marzo 2021. «Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2021 – conferma il dipartimento per l’Informazione e l’Editoria – restano comunque valide e su di esse il calcolo per la determinazione del credito spettante sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni (anche se il servizio telematico, non ancora adeguato totalmente al nuovo criterio di calcolo, ha restituito ai richiedenti il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radio-televisive, una comunicazione di ricevuta con dati non aggiornati)». È comunque possibile, per chi lo desidera, sostituire la domanda inviata a marzo con una nuova, rispettando le nuove tempistiche.

Cosa prevede il regime derogatorio

Oltre a prorogare l’agevolazione fino al 2022, il regime derogatorio adottato nel 2020 estende il bonus agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo stato. «Il credito di imposta – si legge nel decreto – è calcolato, sia per gli investimenti pubblicitari sui giornali che per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radio-televisive, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati e non sul solo incremento rispetto all’investimento effettuato nell’anno precedente». In sostanza, la base di calcolo per il credito d’imposta corrisponde al valore dell’intero investimento pubblicitario programmato ed effettuato nell’anno di riferimento dell’agevolazione. Decade inoltre, fino al 2022, il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto all’investimento dell’anno precedente, che era il requisito per accedere al bonus prima dell’emergenza sanitaria.

A gennaio 2022 il completamento della pratica

Per completare la procedura di richiesta del bonus pubblicità 2021, dal 1° al 31 gennaio 2022 chi ha inoltrato la prenotazione dovrà inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante gli investimenti realizzati nell’anno agevolato. «Il credito d’imposta – precisa l’Agenzia delle Entrate – potrà essere utilizzato soltanto in compensazione tramite il modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi». L’elenco dei soggetti aventi diritto al tax credit sarà pubblicato sul sito del dipartimento dell’Informazione ed Editoria.