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Remunerazione aggiuntiva farmaci Ssn, gli importi previsti dal decreto

Con l’intesa sullo schema di decreto ministeriale – in attesa di essere pubblicato in GU -, raggiunta il 4 agosto 2021 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è stata definita una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci dispensati in regime di Servizio sanitario nazionale (Ssn). Dandone notizia agli iscritti, Federfarma riporta i termini dell’intesa. «Lo schema di decreto – spiega la Federazione – stabilisce che a decorrere dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022 a tutte le farmacie è dovuta una quota aggiuntiva per singola confezione di Eur 0,08 da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Ssn e una quota premiale aggiuntiva di Eur 0,12 applicata a ogni confezione di farmaci a brevetto scaduto presenti all’interno della lista di trasparenza con prezzo pari a quello di riferimento».

Farmacie con remunerazioni specifiche

Lo schema ministeriale individua vari casi particolari, che determinano alcune variazioni nelle remunerazioni aggiuntive. «Alle farmacie che godono della riduzione del 60% del multi-sconto Ssn, ai sensi dell’articolo 1, comma 40, quinto periodo, della Legge 662/1996 – specifica Federfarma – è dovuta un’ulteriore quota “tipologica” aggiuntiva per singola confezione di Eur 0,12 da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Ssn. Alle farmacie rurali sussidiate che godono dello sconto forfetario dell’1,5%, ai sensi dell’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della Legge 662/1996, è dovuta un’ulteriore quota aggiuntiva per singola confezione di Eur 0,14 da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Ssn. Alle farmacie rurali e urbane con fatturato Ssn inferiore a Eur 150mila che sono esentate dallo sconto Ssn, ai sensi dell’articolo 1, comma 40, sesto periodo, della Legge 662/1996, è dovuta un’ulteriore quota aggiuntiva per singola confezione di Eur 0,25 da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Ssn».